BRINDISI – Nel precedente intervento è stata trattata la tematica relativa agli esami e alle modalità di convalida e rilascio delle patenti nautiche.Tale materia è disciplinata dal Decreto 29 luglio 2008, n. 146 di cui al “Regolamento di attuazione dell’art. 65 del D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto – pubblicato in G.U. Serie Generale n. 222 del 22 settembre 2008 – in Supplemento Ordinario n. 223, entrato in vigore in vigore il 21 dicembre 2008.Uniformemente a quanto già trattato si evidenzia che necessita seguire modalità particolari anche per quanto concerne l’ottenimento del duplicato per le patenti nautiche deteriorate o illeggibili.
Infatti per ottenere il duplicato delle patenti deteriorate o illeggibili, l’interessato presenta all’ufficio che ha provveduto al rilascio, oltre ai documenti previsti per la convalida, due foto formato tessera, una marca da bollo e le attestazioni comprovanti il pagamento dei diritti previsti dalla tabella A di cui all’allegato XVI del codice e dello stampato per il consueto riscontro.
La patente per cui viene richiesta la sostituzione viene ritirata ed annullata. Nel contempo una copia della domanda è restituita all’interessato poiché la stessa sostituisce, per la durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di duplicazione.
Nel documento rilasciato ai sensi della normativa vigente, l’ufficio effettua la seguente annotazione: “Duplicato della patente n. ………. rilasciata in data ……………………”, seguita dalla firma del funzionario incaricato. Sono previste altresì modalità peculiari per richiedere ed effettuare il cambio di residenza.
Pertanto il titolare della patente nautica comunica il cambio di residenza all’ufficio che ha provveduto al rilascio, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ricevuta la documentazione prevista l’ufficio, previa annotazione della variazione nel registro delle patenti, aggiorna a vista il documento ovvero invia all’interessato un talloncino adesivo da applicare sul medesimo documento, recante la seguente dicitura: “Patente nautica n. ………………… residente a …………………………………… in via ……………….”, seguita dalla firma del funzionario incaricato. Infine si richiamano le modalità per il rilascio del duplicato della patente nautica in caso di smarrimento o distruzione del documento.Ecco cosa bisogna fare nel caso in cui ricorre tale necessità.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente nautica, il titolare ne fa denuncia alle autorità di pubblica sicurezza, che ne rilasciano attestazione. Al fine di ottenere il rilascio del duplicato, il titolare della patente presenta all’ufficio che l’ha rilasciata, oltre alla domanda in duplice copia, la denuncia di cui innanzi, le attestazioni comprovanti il pagamento dei diritti previsti dalla tabella A di cui all’allegato XVI del codice e dello stampato per il correlato rendiconto, nonché due foto formato tessera.
Il documento, a norma dell’art. 7 della L. 29 dicembre 1990, n. 405, è esente dal bollo. Successivamente una copia della domanda è restituita all’interessato e sostituisce, per la durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di duplicazione. Nel duplicato della patente l’ufficio provvede a riportare la seguente annotazione: “Duplicato della patente n. ………. rilasciata in data …………..”, seguita dalla firma del funzionario incaricato.
Il duplicato della patente nautica conserva la stessa validità del documento sostituito.
Cosimo Salvatore CORSA