BRINDISI – Le cessioni di navi ed altre unità da diporto che siano adibite alla navigazione in alto mare e siano destinate all’esercizio di attività commerciali rientrano tra le operazioni non imponibili ai fini dell’IVA.
Va evidenziato che il requisito della commercialità si rende necessario in quanto il legislatore originariamente aveva escluso le unità da diporto dal regime di non imponibilità carenti di tale peculiarità.
La caratteristica della navigazione in alto mare è provata oltre che dalla categoria di progettazione anche dalla circostanza che escano dalle acque territoriali quando esercitano tali attività. La cessione di unità da diporto, rientra nel regime di non imponibilità purché sia adibite esclusivamente e specificamente ad un’attività di locazione ovvero ad un’attività commerciale.
L’utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nei relativi registri di iscrizione, con l’indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell’annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.
Quindi per le navi e le imbarcazioni da diporto è necessaria l’annotazione nei registri di iscrizione e sulla licenza di navigazione dell’utilizzo del bene per finalità di noleggio mentre per le unità da diporto oltre l’iscrizione nel registro delle imprese, devono documentare di essere stati autorizzati dall’autorità marittima locale all’impiego dei natanti mediante contratti di noleggio.
Cosimo Salvatore CORSA