Unità da Diporto: Contratto di locazione

BRINDISI – La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.Quindi una unità da può essere ceduta in locazione, quindi in godimento ad un’altra parte chiamata conduttore o locatario da parte del legittimo possessore chiamato locatore a fronte di un corrispettivo, per un tempo determinato.

A contratto di locazione stipulato l’esercizio della navigazione, la responsabilità ed i rischi nonché la detenzione dell’unità da diporto passano in capo al conduttore. La forma del contratto di locazione relativo a imbarcazioni e navi da diporto deve essere resa per iscritto, pena la sua nullità.

Il contratto, redatto nella forma scritta, deve essere tenuto a bordo dell’unità in originale o in copia conforme.Conducente e conduttore sono responsabili in solido qualora quest’ultimo non provi che la circolazione sia avvenuta forzatamente contro la sua volontà.Non si può far luogo al rinnovo tacito del contratto nel caso di mera detenzione dell’unità da diporto al termine del contratto di locazione.

L’utilizzo dell’unità da diporto da parte del conduttore deve essere conforme alle caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e alle finalità della normativa sul diporto.
Di contro il locatore consegnerà l’unità da diporto con relative pertinenze al proprio conduttore completa di tutte le dotazioni di bordo in materia di sicurezza, con i documenti necessari per la navigazione e coperta dall’assicurazione per la responsabilità civile.Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dalla stipula del contratto di locazione.

 

Cosimo Salvatore CORSA