BRINDISI – La prestazione di servizi resi nell’ambito della nautica da diporto possono considerarsi soggetto ad imposta nei modi ordinari, non imponibili o escluse dal campo di applicazione dell’IVA.
In presenza del presupposto territoriale necessita considerare se le prestazioni di servizi ricadono nel regime di non imponibilità IVA, poiché operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione di cui all’art. 8 bis, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 633/1972 oppure se trattasi di servizi internazionali connessi agli scambi internazionali di cui all’art. 9, n. 6 del D.P.R. n. 633/1972.
Rientrano nel regime di non imponibilità IVA le prestazioni di servizi relative all’uso di bacini di carenaggio, alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, degli apparati motori e loro componenti e ricambi nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi.
Di contro ricadono nell’ambito dei servizi non imponibili, in quanto connessi ai servizi internazionali, quelli prestati nei porti, che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari.
Per quanto attiene ai porti turistici, con finalità di ormeggio unità da diporto, si esclude che possano rientrare nella nozione di porto ai fini IVA poiché presentano solo il carattere di un parcheggio nautico.In conseguenza di ciò le prestazioni di servizi fornite all’interno di questi porti turistici non possono avvantaggiarsi della non imponibilità ai fini IVA.
Infine va precisato che se ad eseguire la prestazione è un soggetto d’imposta nazionale su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati all’esportazione si può far luogo all’agevolazione di non imponibilità solo se trattasi di committente straniero non soggetto di imposta ovvero privato consumatore con residenza all’estero.
Mentre se il committente estero (armatore comunitario o extracomunitario) è un soggetto passivo, siamo nell’ambito di operazione esclusa dal campo di applicazione IVA in Italia.In presenza di prestazioni effettuate da un cantiere italiano, verso un soggetto passivo nazionale, si dovrà emettere fattura con aliquota ordinaria IVA indipendentemente dalla successiva esportazione del bene.
Quando l’operazione è assoggetta all’imposta e la prestazione è resa da un cantiere, porto turistico o da un altro prestatore che non risiede, le formalità e tutti gli adempimenti relative alle prestazioni di servizi o cessioni di beni nei riguardi di soggetti d’imposta che sono stabiliti nel territorio dello stato sono a carico di quest’ultimi.
Tali adempimenti consistono, in presenza di un prestatore comunitario che opera verso un soggetto nazionale, nell’adempiere agli obblighi di fatturazione e registrazione, previa integrazione con IVA della fattura ricevuta da estero e conseguente annotazione contestuale nel registro IVA delle fatture emesse e di quelle ricevute. Se il prestatore non è comunitario il soggetto committente nazionale assolve l’imposta mediante emissione di autofattura.
Cosimo Salvatore CORSA