BRINDISI – Sono servizi portuali, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 6 febbraio 2001, n. 132 recante “Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 84”, le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento anche in autoproduzione delle operazioni portuali.
Per “ciclo delle operazioni portuali” si intende l’insieme delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, rese in ambito portuale dalle imprese, autorizzate ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un’altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa.
L’individuazione dei servizi ammessi deve essere compiuta da parte dell’autorità competente, sulla base delle esigenze operative del porto, delle imprese autorizzate e operanti, e delle specifiche necessità risultanti dall’organizzazione locale del lavoro portuale.
La prestazione di servizi resi nell’ambito della nautica da diporto possono considerarsi soggetto ad imposta nei modi ordinari, non imponibili o escluse dal campo di applicazione dell’IVA.In mancanza del presupposto territoriale dell’IVA, cioè quando il luogo di effettuazione delle operazioni non si considera essere stato effettuato nel territorio dello Stato, le prestazioni sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA.
Le prestazioni di servizi cosiddette generiche, per le quali, cioè, non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità, rese a soggetti passivi (comunemente detti rapporti Business to Business o B2B) si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del luogo del committente previsto dall’articolo 44 della Direttiva IVA).Di contro le prestazioni intercorse tra soggetto passivo e soggetto privato consumatore (business to consumer o B2C) si intendono eseguite nel territorio dello stato quando l’operatore che rende la prestazione è stabilito nello Stato.
In presenza di servizi per la nautica resi da cantieri ad unità da diporto e da porti turistici, trattandosi di prestazioni generiche, occorre distinguere a seconda che le stesse siano eseguite nei confronti di armatori esercenti attività commerciali ovvero di privati consumatori.
Infatti le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese all’armatore, soggetto d’imposta stabilito in Italia, da un cantiere o porto turistico, a prescindere se il soggetto sia italiano, comunitario o extracomunitario, parimenti le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese da un cantiere o porto turistico stabilito in Italia a un non soggetto d’imposta (privato), non importa se italiano, comunitario o extracomunitario
Mentre non si considerano effettuate nel territorio dello Stato i servizi resi da cantieri o porti turistici fissati in Italia nei riguardi di armatori stabiliti all’estero, in un Paese sia comunitario che extra comunitario.Sussiste l’obbligo di emettere fattura, con la dicitura non soggetta ad IVA ex art. 7 ter del DPR n. 633/72 con adempimenti doganali connessi, nel caso di ulteriori prestazioni di cantieri o porti turistici stabiliti in Italia verso soggetti passivi stabiliti nel territorio di altro Stato membro della UE e quindi escluse dall’IVA in Italia.
Cosimo Salvatore CORSA