BRINDISI – Con Risoluzione Ministeriale n. 191 /E del 17 giugno 2002 è stato posto un interpello concernente il trattamento ai fini Iva delle operazioni di bunkeraggio ovvero cessione di carburanti e lubrificanti.
Sulla scorta dell’interpello l’Agenzia concludeva che “alla cessione di prodotti petroliferi effettuata dalla YY S.a.s. a favore dell’armatore si applica il regime di non imponibilità Iva, previsto dall’art. 8 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, mentre la cessione effettuata dalla compagnia petrolifera nei confronti della YY S.a.s. va assoggettata ad IVA.
La vicenda trae origine appunto da un interpello proposto dalla YY S.a.s. che svolge l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi. Le operazioni cui si riferisce l’interpello sono costituite da due distinte cessioni, correlate e contestuali. La prima cessione interviene tra una società petrolifera e la YY S.a.s. (trader residente) ed è regolarmente assoggettata ad Iva. La seconda si realizza, invece, tra la YY S.a.s. e l’armatore della nave da rifornire. La YY S.a.s. non interviene mai nella materiale circolazione del prodotto, che si ricorda è soggetto ad accisa. La detenzione e la consegna del prodotto all’armatore sono compiute direttamente dalla società petrolifera, nel rispetto della normativa doganale.
La YY S.a.s. agisce come semplice intermediario: non detiene mai il prodotto, che resta nel deposito fiscale della società petrolifera fino alla consegna; non è titolare di un deposito fiscale; non è operatore professionale registrato ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 504/1995. Interviene l’Agenzia delle Entrate, che nell’esprimere le proprie valutazioni precisa che la validità del parere è circoscritta esclusivamente alle questioni attinenti all’Iva. Le questioni riguardanti le accise saranno trattate dall’Agenzia delle dogane nell’ambito delle proprie competenze.
La questione prospettata con l’interpello in esame, concernente il Trattamento ai fini Iva delle operazioni di bunkeraggio, non presenta particolare margini di incertezza interpretativa, in quanto appare già sufficientemente chiarita dalla circolare n. 85 del 22 luglio 1998, citata dallo stesso istante.
Peraltro, anche la Corte di Giustizia, intervenendo sull’argomento, con la sentenza C-185/89, dopo aver precisato che “possono essere considerate cessioni di beni destinati al rifornimento di navi solo le cessioni effettuate nei confronti dell’armatore di navi che utilizzerà tali beni per il rifornimento, senza che il carico dei beni a bordo delle navi debba coincidere materialmente con le cessioni all’armatore stesso”, ha ritenuto che “l’esenzione di cui all’art. 15, n. 4, si può applicare unicamente alle cessioni di merci all’armatore che utilizzerà queste ultime per il rifornimento e non può essere pertanto estesa alle cessioni di tali merci effettuate in uno stadio commerciale anteriore”. Sulla scorta di quanto sopra, si ritiene che la soluzione prospettata dalla YY S.a.s. sia corretta, per cui alla cessione di prodotti petroliferi effettuata dalla YY S.a.s. a favore dell’armatore si applica il regime di non imponibilità Iva, previsto dall’art. 8 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, mentre la cessione effettuata dalla compagnia petrolifera nei confronti della YY S.a.s. va assoggettata ad Iva.
Infine l’Agenzia specifica che non è di ostacolo all’applicazione di tale regime la circostanza che i prodotti in questione siano imbarcati a cura del primo cedente, né tanto meno il fatto che la YY S.a.s. pur essendo proprietaria dei beni non li detenga materialmente al momento della cessione all’armatore.
Cosimo Salvatore CORSA