DICHIARAZIONE DOGANALE DI ESPORTAZIONE

BRINDISI – Il nuovo codice doganale (Regolamento Ue n. 952/2013 del e del Consiglio del 9 ottobre 2013) pone alcuni problemi operativi che prenderemo brevemente in esame.Il primo aspetto concerne l’imbarco ovvero l’art. 269 al paragrafo 2, lett. c) richiede che dell’approvvigionamento di aeromobili o navi sia fornita apposita prova.

Inoltre al paragrafo 3 precisa che le formalità concernenti la dichiarazione in dogana all’esportazione di cui alla normativa doganale si applicano ai casi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

A tal proposito si ritiene possa valere la Circolare n. 18/D – – del 29 dicembre 2010, dove si afferma che le provviste e dotazioni di bordo possono essere, quindi, imbarcate dietro presentazione di una dichiarazione doganale di esportazione con le seguenti modalità:

Procedura ordinaria: E’ previsto l’invio di una dichiarazione di esportazione in formato elettronico secondo le modalità impartite con le note prot. 88970 del 30 giugno 2009 e prot. 75522 del 19 giugno 2009. Procedura di domiciliazione: E’ previsto l’invio di una dichiarazione di esportazione in formato elettronico da parte dei soggetti autorizzati alla procedura di domiciliazione, secondo le modalità impartite con le citate note prot. 88970 del 30 giugno 2009 e prot. 75522 del 19 giugno 2009.

Sul territorio nazionale, tuttavia, per l’imbarco di alcune merci comunitarie costituenti provviste e dotazioni di bordo viene utilizzato il “memorandum di imbarco” al quale segue la presentazione di una dichiarazione di esportazione cumulativa o, in alcuni casi particolari, l’iscrizione in registri di carico e scarico.
Tale procedura pur ponendosi al di fuori delle ipotesi previste dal citato regolamento comunitario risulta essere, comunque, particolarmente utile in determinate situazioni caratterizzate da esigenze di velocizzazione e semplificazione dell’imbarco di tale merce.

A tal fine, considerato che l’utilizzo di tale procedura avviene esclusivamente presso gli uffici doganali nazionali e che per tali merci a livello comunitario è previsto l’esonero dalla fornitura dei dati di sicurezza, questa Agenzia ritiene che la procedura utilizzata a livello nazionale che prevede l’utilizzo del “memorandum di imbarco” per provviste e dotazioni di bordo, possa continuare ad essere utilizzata, con l’avvertenza che sono in fase di predisposizione aggiornamenti della procedura stessa in modo che possa essere maggiormente aderente alla regolamentazione comunitaria e che le diverse modalità applicative siano il più possibile armonizzate.

 

Cosimo Salvatore CORSA