Credito d’imposta per i marittimi compatibile con Tonnage tax

BRINDISI – Con la risoluzione 104/E del 17 novembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’applicazione del regime non è incompatibile con la spettanza del credito d’imposta sulle ritenute da redditi di lavoro dipendente o autonomo del .

Con riguardo al regime di tonnage tax, è noto che le società di armamento che esercitano determinate attività con l’utilizzo di navi che soddisfano le condizioni richieste possono optare per il regime di tassazione suddetto. Si tratta di un regime fiscale di determinazione forfetaria del reddito, parametrato al tonnellaggio e all’anzianità delle navi e alternativo al regime fiscale ordinario, che ha lo scopo di consentire la riduzione delle asimmetrie fiscali esistenti tra la flotta italiana e quelle europee.

L’opzione deve essere esercitata relativamente a tutte le navi aventi i requisiti soggettivi previsti, gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la società controllante e le controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

In relazione all’art. 4 del citato D.L. n. 457/1997 (disposizioni di favore per il settore marittimo e della “pesca interna”), si osserva che lo stesso, al comma 1, prevede l’attribuzione di un credito d’imposta a favore del sostituto, in relazione alla ritenuta operata sui redditi da lavoro dipendente o autonomo del personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale. In particolare, il predetto comma dispone che “Ai soggetti che esercitano l’attività produttiva di reddito di cui al comma 2 è attribuito un credito d’imposta in misura corrispondente all’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi.

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorra al reddito complessivo assoggettabile a Irpef o a Ires in misura limitata, per il solo 20% del suo ammontare (comma 2).In particolare, il citato credito d’imposta attiene agli obblighi del sostituto di imposta e non alle modalità di determinazione del reddito, a cui, invece, fanno riferimento le disposizioni proprie del regime di tonnage tax e l’art. 4, comma 2, della Legge n. 30/1998.

Inoltre, la Circolare n.72/E del 2007, al paragrafo 9.5, sul punto in questione, dopo aver citato le agevolazioni previste dall’articolo 4 del D.L. n. 457/1997, fa riferimento unicamente alla “ singola agevolazione” e non “alle agevolazioni” di cui all’articolo 4 (ossia, credito di imposta per le ritenute di cui al comma 1, esenzione dell’ 80% del reddito calcolato analiticamente, di cui al comma 2).

Pertanto, l’Agenzia, conclude che non sussiste alcuna incompatibilità del regime suddetto di tonnage tax con il credito di imposta sulle ritenute operate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del citato D.L. in quanto l’interpretazione corretta della Circolare risiede esclusivamente nella valorizzazione dell’incompatibilità del regime di tonnage tax con la agevolazione relativa all’esenzione dell’80% del reddito (Ires o Irpef) prevista dall’art. 4.

 

 

Cosimo Salvatore CORSA