BRINDISI – Per i rifornimenti di gasolio in esonero da accisa è necessario osservare alcune formalità. Il carburante dovrà essere denaturato oppure no in base al titolo per il quale è concesso l’esonero. A tal fine il carburante si distingue in gasolio bianco e gasolio verde.
Dal punto di vista chimico-fisico i due prodotti (gasolio bianco e gasolio verde) hanno specifiche tecniche molto simili.Il gasolio per autotrazione essendo sottoposto ad una tassazione diversa viene colorato di verde (ovvero sottoposto a denaturazione che rende il prodotto esente negli usi consentiti) per distinguerlo da altri prodotti petroliferi prima della commercializzazione.
Quindi il gasolio cosiddetto bianco è un prodotto non denaturato che a secondo dell’uso e della destinazione può essere gravato da accisa che deve essere assolta se il prodotto fornito viene utilizzato da unità di diporto per uso privato mentre è esonerato se legato all’utilizzo da parte di altre unità.
Le unità da diporto sia comunitarie che di Paesi terzi in partenza da un porto italiano con diretta destinazione ad un porto fuori dall’Unione Europea alle quali è riservato il trattamento fiscale previsto per le provviste di bordo si devono rifornire con gasolio bianco cioè carburante non denaturato.Per le unità in navigazione tra porti nazionali o comunitari, con tragitti includenti acque non comunitarie, l’Agenzia delle Dogane, modificando una precedente prassi, ha dato disposizioni per l’utilizzo di gasolio verde, cioè del prodotto denaturato.
Le unità da diporto sia comunitarie che di Paesi terzi che sono adibite in via esclusiva ad attività di noleggio che solcano le acque comunitarie sono tenute all’impiego del prodotto denaturato ovvero gasolio verde.
Per poter procedere all’imbarco del carburante è necessaria la presentazione del libretto di controllo accompagnata dalla compilazione di un “memorandum” che deve recare numerazione, data e firma dell’esercente titolare dell’impianto o dal suo delegato e dal marittimo o comandante dell’imbarcazione oggetto del rifornimento oltre gli estremi dell’imbarcazione destinataria del rifornimento nonché la quantità unitamente ad una dichiarazione di aver effettuato le annotazioni previste sul libretto di controllo.
Le imbarcazioni che battono bandiera comunitaria ed extracomunitaria possono rifornirsi con la presentazione della documentazione di bordo dell’imbarcazione i cui estremi sono riportati nel “memorandum”.
Ai fini della tracciabilità delle agevolazioni sul “libretto di controllo”, che diventa obbligatorio per tutte le imbarcazioni aventi titolo all’impiego di prodotti petroliferi agevolati, devono essere annotati gli imbarchi ed i consumi di prodotti petroliferi agevolati.
Cosimo Salvatore CORSA