ROMA – Come già ribadito agli effetti doganali costituiscono dotazioni di bordo delle navi, secondo l’art. 267 del T.U. delle leggi doganali n. 43/1973, i seguenti beni al servizio del mezzo di trasporto: i macchinari; gli attrezzi; gli strumenti; i mezzi di salvataggio; le parti di ricambio; gli arredi ed ogni altro oggetto suscettibile di utilizzazione reiterata, destinati a servizio od ornamento del mezzo di trasporto.
Gli acquisti destinati a dotazioni di bordo nel caso di utilizzo privato sono assoggettati alle aliquote IVA proprie e specifiche dei singoli beni o servizi. Pertanto in generale occorre distinguere tra beni che per la loro intrinseca natura si possono utilizzare solo a bordo e i beni suscettibili di uso diverso come per esempio i prodotti alimentari e quanto occorre per la preparazione quali le stoviglie e per l’utilizzo quali la biancheria.
Mentre per i prodotti che si possono utilizzare solo a bordo si può prescindere dalla prova che l’imbarco è avvenuto poiché non si possono utilizzare se non a bordo, per i prodotti ad utilizzo diverso la prova è indispensabile a pena di decadenza del beneficio della non imponibilità.
I beni di scarso valore sono esonerati dal visto mentre per le navi non in esercizio gli apparati motori e le parti di ricambio installate sulle stesse usufruiscono della non imponibilità IVA.
Cosimo Salvatore CORSA