ROMA – Nelle provviste di bordo rientrano tutte le forniture legate al vettovagliamento come la somministrazione di alimenti e bevande nonché quelle destinate al rifornimento di oli minerali e di carburante.L’uso privato delle unità da diporto, in caso di acquisto di beni che costituiscono provviste di bordo, comporta l’assoggettamento ad IVA, con applicazione delle aliquote ordinarie.
Lo speciale regime di non imponibilità opera solo per l’uso commerciale. Infatti i beni acquistati e destinati a provviste di bordo da parte di esercenti un’attività commerciale o utilizzati da unità da diporto la cui navigazione si effettua in alto mare, costituiscono operazione non imponibile.
Secondo l’art. 254 del TULD i generi costituenti provviste di bordo imbarcati o trasbordati sulle navi in partenza dai porti dello Stato si considerano usciti in transito o riesportazione se esteri ovvero in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzati. La precedente disposizione è applicabile alle navi militari italiane solo quando debbono recarsi in crociera fuori del mare territoriale.
E’ altresì applicabile alle unità italiane e straniere da diporto, a condizione che siano in partenza da un porto marittimo dello Stato con diretta destinazione ad un porto estero e a condizione che la partenza avvenga entro le otto ore successive all’imbarco e sia annotata sul (giornale delle partenze ed arrivi per l’imbarco delle provviste di bordo in franchigia doganale) e che, in caso di rientro in un porto nazionale, lo scalo nel porto estero risulti comprovato mediante il visto apposto sul (giornale delle partenze ed arrivi per l’imbarco delle provviste di bordo in franchigia doganale) dall’autorità marittima (o doganale) estera.
Qualora le predette condizioni non si verifichino, i benefici già accordati si intendono revocati e si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi finanziarie. Quando ragioni di sicurezza fiscale lo esigano, per l’imbarco ed il trasbordo di provviste di bordo sulle navi di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate e su quelle di qualsiasi stazza che non siano in diretta partenza per un porto estero può, sia in via generale sia limitatamente a determinati generi od a determinati quantitativi di essi, escludere l’applicabilità del disposto di cui al primo comma, ovvero subordinarla all’osservanza di particolari norme o condizioni.
Per concludere il regime di non imponibilità è applicabile agli acquisti di carburanti e alle altre forniture di bordo che riguardano gli spostamenti a vuoto necessari per l’imbarco di nuovi clienti, nonché per prove o dimostrazioni in mare perché connessi e strumentali rispetto all’attività di commercio che l’armatore esercitata.Quanto innanzi deve essere suffragato da documentazione la cui provenienza deve avere carattere certo ed incontrovertibile.
Cosimo Salvatore CORSA