LONDRA – Si riparla di un nuovo format standard per rendere più agili i sistemi per lo scambio elettronico di informazioni nello shipping internazionale. Una serie di modelli di formulari di facilitazione normalizzati per l’espletamento di talune formalità di dichiarazione da parte delle navi in arrivo o in partenza da un porto.
La maggior parte degli Stati membri si avvale di tali formulari di facilitazione ma non utilizza in modo uniforme i modelli elaborati sotto gli auspici dell’IMO. La revisione dell’Allegato alla Convenzione sulla Facilitazione del Traffico Marittimo Internazionale (FAL) è stata approvata giorni addietro dal Comitato IMO presso la sede di Londra; tale revisione, che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2018, mira ad armonizzare le procedure per l’arrivo della nave in un porto, la sosta in rada o alla banchina e la partenza dal porto.
Parliamo dei requisiti obbligatori per lo scambio elettronico di informazioni sul carico, l’equipaggio e i passeggeri adottati dall’IMO; come dire che la stessa IMO adotta il concetto di “sportello unico” per le spedizioni internazionali. Il concetto di “sportello unico”è stato progettato per consentire che tutte le informazioni, richieste dalle Autorità pubbliche in relazione alle funzioni operative di una nave in arrivo e/o partenza da un porto, dati sui passeggeri e merci, vengano inviate tramite un unico portale senza duplicazione, evitando inutili ritardi alle navi, passeggeri e merci.
Dal comunicato IMO, agenzia specializzata delle Nazioni Unite con la responsabilità per la sicurezza della navigazione e della prevenzione dell’inquinamento marino causato dalle navi, si evince che le varie Autorità pubbliche hanno l’obbligo di stabilire sistemi per lo scambio elettronico di informazioni entro un periodo di tre anni dopo l’adozione; con un periodo di transizione di 12 mesi dalla data di introduzione di tali sistemi per rendere la trasmissione elettronica obbligatoria in cui coesisteranno anche i dati sui documenti cartacei.
Altre norme riguardano i permessi di sbarco per l’equipaggio di una nave in transito in un porto; un comma della norma sottolinea che non ci dovrebbe essere alcuna discriminazione, in materia di licenza di sbarco, in base alla nazionalità, razza, colore,sesso, religione, opinione politica o origine sociale, e indipendentemente dallo Stato di bandiera della nave sulla quale sono imbarcati come marittimi o come lavoranti ingaggiati. Inoltre, sono stati aggiornati gli standard e le pratiche raccomandate relative ai clandestini, per includere riferimenti circa le sezioni pertinenti delle navi e degli impianti portuali in relazione all’International Ship and Port Facilities Security (ISPS) Code.
Il nuovo standard richiede ai Governi di includere nella loro legislazione nazionale le basi legali per consentire il perseguimento dei clandestini e qualsiasi individuo o società che favorisca l’accesso all’area portuale a qualsiasi nave, carico o a container a nolo.
Il massimo delle informazioni necessarie sono costituite dalla dichiarazione generale, dichiarazione del carico, la lista dell’equipaggio e lista dei passeggeri; mentre i requisiti minimi essenziali riguardano la dichiarazione delle provviste di bordo e la dichiarazione degli effetti personali dell’equipaggio. Tutte le navi sono tenute a portare i certificati che stabiliscono le loro qualità nautiche, tipo di nave, la competenza certificata dei marittimi imbarcati; questi certificati sono forniti dallo Stato di bandiera della nave e possono essere esaminati dagli ufficiali addetti al controllo dello Stato di approdo.
Abele Carruezzo