ROMA – Con l’entrata in vigore del Mercato Unico Europeo avvenuta il 1° gennaio 1993 le frontiere fiscali fra gli Stati membri sono state soppresse. Conseguentemente quando si parla di operazioni internazionali occorre distinguere le operazioni poste in essere con soggetti appartenenti all’Unione Europea dalle operazioni poste in essere con soggetti appartenenti a Paesi terzi.
L’evoluzione della normativa fiscale con l’entrata in vigore del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito nella Legge 29 ottobre 1993, n. 427 ha introdotto obblighi particolari come, ad esempio, la compilazione e la presentazione dei cosiddetti modelli Intrastat.Quindi bisogna distinguere il concetto di operazioni intracomunitarie acquisti e cessioni di beni rispetto alle “normali” operazioni di importazione ed esportazione di beni poste in essere con operatori di paesi terzi.Le operazioni intracomunitarie possono essere di due tipi: acquisti intracomunitari e cessioni intracomunitarie.
Gli acquisti intracomunitari trovano fondamento normativo nell’art. 38 del D.L. 331/1993 e riguardano, fra gli altri, le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d’imposta, ovvero dall’acquirente o da terzi per loro conto nonché gli acquisti da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art. 4, 4° comma, del D.P.R. n. 633/1972 non soggetti passivi d’imposta.
Le cessioni intracomunitarie disciplinate dall’art. 41 del D.L. 331/1993 sono costituite dalle cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell’art. 4, 4° comma, del D.P.R. n. 633/1972 non soggetti passivi d’imposta.
Tutte le operazioni di compravendita tra aziende dell’Unione Europea e aziende di Stati Extra UE si considerano vere e proprie operazioni di importazione ed esportazione con conseguente obbligo da parte del cedente-cessionario di espletare tutte le formalità doganali in quanto al di fuori della disciplina delle operazioni intracomunitarie.
Cosimo Salvatore CORSA