ROMA – Semplificare è stata la parola chiave sulla ricostruzione del nuovo Titolo V della nostra Costituzione; ma per molti costituzionalisti i conflitti tra le competenze legislative dello Stato e delle Regioni aumenteranno, soprattutto in tema di portualità e di porti con i nessi alle infrastrutture di una logistica nazionale.
Infatti, i porti in base a quali criteri sono di interesse regionale, nazionale, europeo? Geografici, economici, trasportistici, per l’entroterra e logistica o per criteri strabici di una politica incomprensibile? La Camera dei Deputati ultimamente ha approvato la parte illustrativa del nuovo Titolo V della Costituzione; l’approvazione è avvenuta con una larghissima maggioranza e senza correzioni rispetto al testo licenziato dal Senato lo scorso ottobre 2015.
Nel nuovo testo è stata eliminata la competenza legislativa concorrente delle Regioni; sono stati soppressi tutti i riferimenti costituzionali alle Province come enti dotati di funzioni amministrative proprie, mentre è stata introdotta l’Ente di Area vasta i cui profili ordinamentali saranno definiti in seguito con una legge statale e gli ulteriori disposizioni da una legge regionale.
Con l’introduzione della clausola di supremazia statale, sostanzialmente, sono state chiarite le competenze legislative tra Stato e Regioni con una differente distribuzione delle materie di competenza. La “clausola di supremazia”, in base alla quale la legge statale, su proposta del Governo, può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva, quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale.
Produrre, trasportare e distribuire energia e le relative infrastrutture si servizio sarà di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Superata la precedente concorrenza legislativa, entrano a far parte della supremazia dello Stato le infrastrutture strategiche e le grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza, cioè i porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
Anche tutto ciò che riguarda il governo del territorio, la competenza esclusiva dello Stato rimane esplicitata sulla valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, il sistema nazionale e coordinamento della protezione civile, tutela e sicurezza del lavoro e l’ordinamento delle professioni. Alla competenza delle Regioni rimane la pianificazione del territorio regionale e mobilità interna, dotazione infrastrutturale, la disciplina delle attività culturali, la valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici.