GENOVA – Astenendosi dal recuperare l’aiuto di 220 milioni DI EURO concesso alla SNCM, a titolo di servizi di trasporto marittimo effettuati tra Marsiglia e la Corsica, la Francia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti. E’ quanto ha sentenziato oggi, si legge in un comunicato, la Corte di giustizia europea accogliendo il ricorso per inadempimento della Commissione Ue.
La compagnia marittima francese Société Nationale Corse-Méditerranée («SNCM») effettua collegamenti regolari in partenza dalla Francia continentale. Con decisione del 2 maggio 2013 , la Commissione ha qualificato come aiuti di Stato le compensazioni finanziarie versate alla SNCM e alla CMN («Compagnie méridionale de navigation») a titolo dei servizi di trasporto marittimo forniti tra Marsiglia e la Corsica per gli anni dal 2007 al 2013 nell’ambito di una convenzione di servizio pubblico. Sebbene le compensazioni versate alla SNCM e alla CMN per i servizi di trasporto forniti durante tutto l’anno (servizi cd. «di base») siano state ritenute compatibili con il mercato interno, la Commissione ha giudicato incompatibili le compensazioni versate alla SNCM per i servizi forniti da tale società durante i periodi di punta di traffico (servizi cd «complementari»).
La Commissione ha quindi ordinato il recupero degli aiuti incompatibili, per un totale di 220 milioni DI EURO . Tale recupero doveva essere eseguito entro 4 mesi dalla data di notifica della decisione, ovvero al più tardi il 3 settembre 2013. Durante l’estate del 2013, la Francia e la SNCM hanno proposto ciascuna un ricorso dinanzi al Tribunale per ottenere l’annullamento di tale decisione . Tali ricorsi sono ancora pendenti dinanzi al Tribunale. La Commissione ritiene che, poiché i ricorsi dinanzi al Tribunale non hanno effetto sospensivo, la Francia fosse tenuta a conformarsi alla decisione del 2 maggio 2013 nei termini impartiti.
Constatando che la Francia si è astenuta dall’adottare, nei termini previsti, i provvedimenti necessari per il recupero dalla SNCM degli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno, dall’annullare il versamento degli aiuti in questione dalla data della notifica della decisione, ovvero il 3 maggio 2013, e dall’informare la Commissione, entro i due mesi successivi alla notifica della decisione, dei provvedimenti adottati per conformarsi alla decisione, la Commissione ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso per inadempimento contro la Francia.
La Francia sostiene che le era impossibile eseguire la decisione controversa altrimenti la SNCM sarebbe stata oggetto di liquidazione giudiziaria, il che avrebbe provocato gravi turbative dell’ordine pubblico (come avvenuto in passato con scioperi, un blocco del porto di Marsiglia e un rischio di difficoltà nell’approvvigionamento dell’isola di prodotti di prima necessità) e, pertanto un rischio di rottura della continuità territoriale con la Corsica. Inoltre, la scomparsa della SNCM, renderebbe necessaria la conclusione di una nuova convezione per la concessione di servizio pubblico con un altro operatore economico che non disporrebbe necessariamente e immediatamente dei mezzi materiali e umani per soddisfare le esigenze della concessione, circostanza che potrebbe anch’essa costituire un rischio per la continuità territoriale.
Con la sentenza odierna, la Corte accoglie il ricorso per inadempimento della Commissione. La Corte constata, innanzitutto, che la Francia non ha adottato, allo scadere del termine impartito dalla Commissione, (3 settembre 2013), i provvedimenti necessari per recuperare gli aiuti illegittimi. Solo il 7 e il 19 novembre 2014 la Francia ha emesso due avvisi di pagamento nei confronti della SNCM, per un importo di circa 198 milioni di euro (inferiore agli EUR 220 milioni accertati dalla Commissione), senza tuttavia che avesse luogo un recupero effettivo degli aiuti illegittimi.
La Corte rileva che la mera emissione di titoli esecutivi non può essere considerata come recupero dell’aiuto illegittimo. La Corte considera inoltre che la Francia non si trovasse nell’impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti. Per quanto riguarda l’argomento relativo alle turbative dell’ordine pubblico, la Corte constata che la Francia non ha dimostrato che essa non avrebbe potuto, eventualmente, far fronte, mediante i mezzi di cui dispone, a turbative del genere. Anche a supporre che si produca un blocco duraturo dei collegamenti marittimi con la Corsica, in ragione di azioni illegittime, nessun elemento presentato dalla Francia consente di considerare che il collegamento della Corsica con il continente mediante altre vie marittime o per via aerea sarebbe impossibile, con la conseguenza che l’approvvigionamento di tale isola di prodotti di prima necessità potrebbe continuare a essere garantito.
Per quanto riguarda gli eventuali problemi derivanti dalla conclusione di una nuova convenzione per la concessione di servizio pubblico, la Corte rileva che la Francia non ha dimostrato l’esistenza di circostanze che consentano di concludere che una riduzione del traffico nei collegamenti marittimi tra Marsiglia e la Corsica avrebbe conseguenze di un’ampiezza tale da poter essere considerata come un’impossibilità assoluta di esecuzione della decisione controversa. Infine, la Corte constata che la Francia non ha sospeso il versamento degli aiuti illegittimi il 3 maggio 2013 ma solamente il 23 luglio 2013 e si è astenuta dall’informare la Commissione dei provvedimenti adottati entro due mesi dalla notifica della decisione controversa.
La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l’inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio. La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest’ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.