La funzione operativa di avere installato a bordo di una nave un registratore di dati e di parametri di un viaggio è quella di mantenere una relazione efficace, in forma sicura e recuperabile, delle informazioni relative alla posizione della nave, alla sua rotta e velocità, allo stato fisico, comando e controllo dei parametri-nave sia per gli istanti che precedono un sinistro e sia per quelli che lo seguono al fine di poter valutare l’impatto sulla nave stessa.
Le informazioni contenute in un tale registratore dovranno essere rese disponibili sia all’Amministrazione (marittima e giudiziaria) e sia all’armatore; l’uso di tali informazioni è relativo alle successive indagini, per identificare la/e causa/e dell’incidente, per la prevenzione futura della sicurezza della nave e della navigazione. Il Lloyd‘s Register ha emesso, in questi giorni, un “avviso” per le compagnie di navigazione interessate riguardo la revisione degli standard di prestazione dei registratori dei dati di viaggio di una nave, liberamente galleggiante e in navigazione, i cd Shipborne Voyage Data Recorders (VDRs) che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2014- sistemi di nuova concezione costruiti nel rispetto delle nuove performance standard.
Tali prestazioni, originariamente, sono state adottate dalla risoluzione IMO A.861(20), emendata dalla MSC 214 (81) e rivista-modificata con la risoluzione MSC 333 (90). Le modifiche alle norme si sono rese necessarie per incorporare nuove tecnologie ed applicazioni tratte dall’analisi dei sinistri avvenuti in passato.
Le principali modifiche riguardano: sistemi abilitati ad includere le funzioni per eseguire un test delle prestazioni; essere dotati di una capsula di memoria protetta e di una capsula “float free”, entrambe di capacità sufficiente a memorizzare i dati relativi almeno alle ultime 48 ore – supporto di registrazione fissa -; essere dotati di memoria interna con capacità tale da mantenere traccia di tutti i dati relativi agli ultimi 30 giorni/720 ore – supporto di registrazione a lungo termine – essere capaci di eseguire le registrazioni audio almeno su due differenti canali ed un canale separato dovrà essere utilizzato per i microfoni esterni (dove esistano alette di plancia aperte); eseguire il record delle immagini di entrambi i radar, nonché i segnali elettronici degli ECDIS (Electronic Chart Display & Information System che visualizzano lo stato di tutti gli allarmi obbligatori (come da risoluzione A.1021( 26 ), codici sugli avvisi e indicatori, 2009, tavola 10.1.1); i segnali del timone – le unità di potenza in ordine all’uso del motore e relative risposte; interfacciare anche il sistema AIS (Automatic Information System); interfacciare anche l’inclinometro, ove presente a bordo ed in ultimo il log book elettronico; ulteriori dettagli possono essere trovati nella risoluzione IMO MSC 333 (90).
Tali applicazioni saranno valide a partire dal 1° luglio 2014 per tutte le navi superiori alle 3000 GT passeggeri e non passeggeri. L’ IACS (International Association of Classification Societies) ricorda che con il termine “impianto” approvato si dovrà fare riferimento alle norme unificate di classificazione (IACS UI SC261) anche se non pienamente concordate con la conferenza NAV 59 dell’IMO di settembre 2013; e comunque le istruzioni dell’Amministrazione di bandiera della nave devono essere eseguite; ancora va osservato che i requisiti per i VDR semplificati (S-VDR) rimangono invariati.