Applicare le norme sulla sicurezza nei posti di lavoro in ambito militare ha permesso ad un marinaio brindisino, di 30 anni, di ottenere un risarcimento dal Ministero della Difesa di circa 80mila euro. Il Tar di Lecce ha condannato, in qualità di datore di lavoro, il Ministero riconoscendo il danno procurato e le lesioni permanenti testimoniate dalle perizie mediche.
La storia risale al 2005 quando un nocchiere in servizio sulla nave Etna della Marina militare è caduto da un’altezza di quattro metri: il marittimo stava eseguendo le operazione di monitoraggio delle pastecche utilizzando, per gli spostamenti, una seggiovia. Durante uno spostamento ha dovuto sganciare il moschettone per passarlo aldilà di un passamano e, rimasto senza alcuna protezione, è scivolato.
Nella caduta ha riportato una frattura alle costole e al polso: traumi che, dopo mesi di cure e riabilitazione, sono stati riconosciuti dal Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell’Economia come provocati proprio da quella caduta e successivamente, nel 2010, anche incompatibili con le sue mansioni. In sostanza il nocchiere, pur idoneo al servizio, non ha più potuto mantenere le sue mansioni.
L’avvocato brindisino Carmela Lo Martire, con sentenza del Tar di Lecce, ha dimostrato i danni subiti dal nocchiere presentando una domanda di risarcimento . “L’incidente ha indubbiamente causato un pregiudizio all’attività fisica del ricorrente con un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, come si legge nella perizia.
Dunque il legame tra la caduta e i danni subiti è stato riconosciuto anche dai giudici al pari di una qualsiasi causa tra dipendente e datore di lavoro. Si tratta di uno dei pochi casi in cui la Difesa è stata condannata per cause di questa tipologia. Secondo i giudici, però, in questo caso specifico il Ministero non è riuscito a dimostrare di aver adottato ogni misura necessaria a prevenire l’incidente: “risultano, nel caso di specie, assenti specifici accorgimenti (ad esempio: doppia cintura di sicurezza, presenza di un secondo operatore) idonei ad evitare l’infortunio effettivamente occorso”, si legge nel dispositivo. Mentre è stata ritenuta del tutto inutile la giustificazione motivata dall’assenza pregressa di infortuni, addotta dalla Difesa.
Salvatore Carruezzo