Governo Letta modifica l’articolo 17 della 84/94

Se da un lato, il ministro Lupi sta pensando alla riorganizzazione dei porti in distretti logistici, ed alla formulazione del piano nazionale degli aeroporti, sull’altro versante, meno chiassoso dei media, i ministri finanziari “fanno” modifiche operative sul lavoro portuale. Quando si dice che non tutti i lavoratori portuali sono uguali e le regioni portuali diverse nella geografia e nella , si afferma il vero, sottolineando l’esistenza ancora delle “repubbliche marinare”.

Ebbene, giorni addietro, è passata la modifica dell’articolo di legge sulle facoltà di erogare un lavoro in ambito portuale, favorendo maggiormente le situazioni lavorative dei portuali di porti grandi. Chiariamo: l’articolo 108 della Legge di Stabilità varata dal governo va ad incidere ed a modificare l’articolo 17 della 84/94 – legge sulla portualità italiana -, rischiando di stravolgere l’impianto originario della stessa legge, affermano molti addetti ai lavori di altre realtà portuali.

Infatti troviamo scritto, in aggiunta all’articolo 17, dopo il comma 15 quanto segue: “15-bis. Qualora l’impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente articolo, nonché dell’articolo 16, versi in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l’occupazione, di favorire i processi di riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio all’operatività del porto, l’ente di gestione del porto può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori  oneri a carico dello Stato, a iniziative a sostegno dell’occupazione, nonché al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell’impresa o agenzia.

I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento dell’anno. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all’aumento di soci lavoratori”. I commenti li lasciamo agli addetti interessati.

Però su tutte le banchine dell’Italia marittima si dice che l’articolo 108 della Legge di Stabilità (governo delle grandi intese…a sinistra) consentirebbe anche alle imprese o agenzie dell’articolo 16 di erogare lavoro temporaneo e quindi in competizione con quelle  dell’articolo 17; senza pensare alle disponibilità finanziarie delle .