UE: regolamento sul riciclaggio navi in vigore dal 30 dicembre 2013

All’inizio di quest’anno, il (PE) ha adottato, in sessione plenaria a , una risoluzione legislativa su un nuovo regolamento sul riciclaggio delle navi passata con un’ampia maggioranza dei voti. A metà ottobre 2013, come avevamo pubblicato,  era stato approvato il regolamento di attuazione che entrerà in vigore a partire dal 30 dicembre 2013, ed aprirà una nuova fase europea nella gestione delle rottamazioni di navi entro/fuori la giurisdizione europea.

Ricordiamo, come più volte abbiamo scritto, che per “riciclaggio delle navi” si deve intendere l’attività di completa o parziale di una in un impianto di riciclaggio al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare e riutilizzare, occupandosi nel contempo dei materiali pericolosi e di altro tipo. Il nuovo regolamento UE consente alle navi battenti bandiera di uno Stato membro della UE di essere rottamate anche in porti extra-europei a condizione che siano rispettate le norme contenute in esso.

Con l’applicazione del regolamento si stabilisce uno standard normativo più severo che garantirà la fine dello “spiaggiamento” di navi: si creava un “incaglio-volontario” facendo arenare la nave che veniva letteralmente smontata e demolita sulla spiaggia, con conseguenze per la salute umana e per l’ambiente, oltre ad impiegare manovalanza minorile. In futuro questo non sarà più possibile; gli impianti per il riciclaggio di navi, con sede in territorio europeo, devono essere approvati, ispezionati e certificati dall’Amministrazione se rispondenti a specifici requisiti per ospitare navi registrate UE; ed ancora il regolamento obbliga le navi extra-UE, come quelle europee, nel momento che entrano nei porti europei, a documentare con il libro dell’inventario dei materiali la presenza di sostanze pericolose; è chiaro che le  procedure e le misure di controllo per l’applicazione del regolamento, comprese le sanzioni, dovranno essere stabilite dagli Stati membri.

Lo scopo del presente regolamento è quello di prevenire, ridurre al minimo e, per quanto possibile, eliminare gli incidenti, infortuni e altri effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente causata da riciclaggio delle navi. Inoltre, il regolamento UE mira a migliorare la sicurezza, la protezione della salute umana e dell’Ambiente marino: cioè l’intero ciclo di “vita” di una nave sarà soggetto ad una gestione ecologicamente corretta, con particolare riguardo al trattamento dei rifiuti pericolosi derivanti dal riciclaggio della nave stessa.

Tutto questo, faciliterà gli Stati membri per una rapida ratifica della International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships di Hong Kong 2009 per il riciclaggio sicuro ed ecologico delle navi, per consentire la sua applicazione in tutto il mondo; tale convenzione introduce requisiti sulla sicurezza dei lavoratori e la loro formazione, la protezione della salute umana e dell’ambiente, e preparazione alle emergenze per queste operazioni di smaltimento di rifiuti speciali.

Ne stiamo dando comunicazione di tale regolamento, in quanto il Registro di classificazione navale del Regno Unito, il Lloyd Register, ha pubblicato le linee guida in questi giorni che riassumono i punti salienti del regolamento:  a) Il regolamento prevede l’istituzione di un elenco degli impianti di riciclaggio delle navi riconosciuti, accreditati (la ‘lista UE’), che rispondono ai requisiti di progettazione, costruzione e di funzionamento della UE, ma che possono essere ubicati in qualsiasi parte del mondo. Gli impianti con strutture in sedi europee saranno approvate dalle autorità nazionali ed impianti con strutture extra-UE saranno valutati da ispettori e verificatori indipendenti. La costituzione dell’elenco è prevista entro e non oltre il 31 Dicembre 2016; b) Navi battenti bandiera UE, per essere demolite e riciclate, saranno tenute a coinvolgere un impianto di riciclaggio iscritto nella lista europea, previa preparazione di un piano di riciclaggio delle navi prima dell’inizio lavori; questo requisito diviene importante per garantire al cantiere/impianto una capacità sufficiente per la demolizione entro sei mesi dalla comunicazione del piano lavori; c) Sarà richiesto un inventario dei materiali pericolosi (IHM= Inventory of Hazardous Materials) per tutte le navi che entrano nei porti dell’UE, così come per le navi battenti bandiera UE.

Le nuove navi appronteranno un IHM entro e non oltre il 31 dicembre 2018. Le navi che saranno riciclate da subito prossimamente stileranno obbligatoriamente un IHM subito dopo la pubblicazione dell’elenco UE, che avverrà non prima del 31 dicembre 2014.

 

Abele Carruezzo