Negli ultimi anni il settore delle professioni è stato oggetto di numerosi interventi volti a favorire i principi di liberalizzazione e di concorrenza.Il D.P.R. 137/2012 ha ridisegnato in maniera radicale le norme di funzionamento degli ordinamenti professionali. Gli Spedizionieri doganali, definiti anche Doganalisti, hanno accolto positivamente il pacchetto normativo di riforma degli ordinamenti professionali, cogliendone la portata innovativa e considerandola un’utilissima opportunità.
Il Doganalistaè un professionista con competenza nelle materie: fiscale, merceologica, valutaria, e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali, ma gli aspetti normativi e regolamentari che condizionano uno scambio commerciale internazionale sono spesso complessi ed eterogenei. Il Doganalista è oggi chiamato ad assistere le aziende in questa fase delicata, ed il suo ruolo appare ancora più significativo soprattutto a seguitodei processi di globalizzazione e della crescente presenza sui mercati di gruppi multinazionali.L’idea, ingannevole, che il mercato mondiale costituisca un indefinibile unicumpuò, talvolta, indurre le imprese a sottovalutare l’importanza della complessità normativa e regolamentare.Va detto che tale categoria professionale è disciplinata in modo non uniforme e talvolta addirittura confuso all’interno dell’Unione Europea. L’assenza di una reale esclusività della rappresentanza in dogana ha proiettato lo Spedizioniere doganale all’interno di un contesto altamente concorrenziale costringendolo a misurarsi con le logiche proprie di un mercato aperto: anche per questo motivo la categoria non ha fatto fatica ad accettare la Riforma.
“Il punto nodale della Riforma, per quanto riguarda i Doganalisti – spiega Giovanni De Mari, Presidente del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali – è rappresentato dal tirocinio. Infatti, grazie al DPR 137/2012 si è resa possibile una razionalizzazione dei criteri di accesso alla professione di Spedizioniere doganale che oggi sono comuni a tutte le altre categorie. Prima dell’entrata in vigore della Riforma, l’accesso alla professione era disciplinato all’interno del DPR 43/1973: l’esame per il conseguimento dell’abilitazione (e per la successiva iscrizione all’Albo) era consentito esclusivamente al ‘personale ausiliario’ operante alle dipendenze di uno Spedizioniere doganale e iscritto da almeno due anni in un apposito registro tenuto presso gli Uffici delle Dogane.
Questa figura ibrida di ausiliario/tirocinante, aveva causato nel corso degli anni non pochi problemi di carattere interpretativo; ma con la Riforma, in particolare, con l’art. 6 del DPR 137/2012 si è disciplinato l’istituto del tirocinio per l’accesso alle professioni in maniera orizzontale, consentendo dunque anche agli Spedizionieri doganali di riappropriarsi della gestione di questa delicatissima fase della vita professionale. A tal proposito è stato approvato da CNSD il Regolamentodel tirocinio professionale degli Spedizionieri doganali che sulla base di quanto previsto dal citato art.6, disciplina analiticamente le modalità di svolgimento del tirocinio”.