L’Autorità Portuale aveva chiesto al tribunale di Brindisi la dichiarazione di fallimento di Francesco Aversa sostenendo che lo stesso è debitore, nei confronti di essa Autorità Portuale, di circa 800.000,00 euro in forza di ingiunzioni emesse contro di lui; che le opposizioni interposte dal debitore erano state rigettate sia dal Tribunale di Brindisi che dal TAR di Lecce e che l’Aversa è soggetto insolvente ed inaffidabile.
Il tribunale di Brindisi ha, per contro, accolto pienamente le tesi dell’Aversa, difeso dall’Avv. Marilena Poddi, il quale ha dimostrato la non rispondenza al vero degli assunti dell’Autorità Portuale, la cui istanza di fallimento è stata rigettata con provvedimento del 06/03/2012 così testualmente motivata:
Letto il ricorso depositato 24 novembre 2011 dall’Autorità Portuale di Brindisi per la dichiarazione di fallimento di Francesco Aversa, titolare della ditta individuale corrente in Brindisi alla via P. Santabarbara 59, in forza di un credito di €.810.449,95, portato da tre ingiunzioni fiscali ex RD 639/1910 emessa dalla medesima Autorità istante per mancato pagamento delle tariffe portuali;
• Considerato che il resistente – titolare di una agenzia marittima e raccomandatario marittimo – ritualmente costituitosi, contestava il credito ex adverso vantato, evidenziando in particolare che tutte le ingiunzioni erano state opposte e nessuna era divenuta definitiva e che il mancato pagamento risiedeva nel fatto di essere crediti contestati, non emergendo in alcun altro modo lo stato di insolvenza;
• Esaminati gli atti;
• Rilevato che non è emersa la prova del fatto che l’Aversa versi in stato di insolvenza, ed invero, il sia pur consistente credito vantato dall’Autorità Portuale di Brindisi, risulta contestato nelle idonee sedi giudiziarie – ed il Tribunale fallimentare non può sostituire per proprie valutazioni circa la sussistenza del credito, al giudice alla cui cognizione la questione è rimessa – laddove l’impresa del resistente è risultata essere in piena attività, né è risultato alcun altro elemento sintomatico dello stato di insolvenza – non emergendo dagli atti in particolare che il resistente sia pluri esecutato o protestato – e cioè elementi da cui desumere che l’Aversa non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento;
• Sussistono giusti motivi di integrale compensazione delle spese processuali, in considerazione del fatto che il rigetto del ricorso deriva dal fatto che i crediti in forza dei quali l’Autorità Portuale ha agito, sono tuttora sub iudice;
P.Q.M.
Il tribunale, visti gli artt.1 e 22 comma I° l.fall., respinge
1) il ricorso di cui in premessa;
2) spese compensate.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio della sezione fallimentare del Tribunale, in data 06/03/2011
Foto: Simone Rella