Roma. Per beneficiare della non impunibilità dell’Iva, del 22% sugli acquisti, per navi ‘operative in alto mare’ – anche per armatori non residenti – diventa obbligatoria la dichiarazione telematica relativa all’articolo 8-bis del Decreto Iva, approvato lo scorso 15 giugno ed entrato in vigore il successivo 14 agosto 2021.
L’introduzione dell’adempimento telematico ha creato in questi ultimi mesi non pochi problemi nel settore della nautica e soprattutto nel settore del charter, con relativa perdita dell’indotto. Si pensi società che armano molte imbarcazioni per diporto nautico commerciale.
La questione di c.s., soprattutto nel più ampio settore dello shipping che investe la figura professionale del ‘raccomandatario marittimo’, è all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate che con la pubblicazione dell’ultimo documento interpretativo della norma entrata in vigore lo scorso 14 agosto ha stravolto il mercato delle forniture navali in Italia.
Una categoria che si contrappone a tutto questo è quella dei ‘provveditori marittimi’, che con la loro associazione ANPAN (Associazione Nazionale Provveditori ed Appaltatori Navali), denunciano: “per quanto riguarda le operazioni assimilate alle esportazioni, la legge di bilancio chiarisce quali sono le condizioni per considerare una ‘nave come adibita alla navigazione in alto mare’ e prevede che tali requisiti siano attestati dal cessionario o committente mediante l’invio di un’apposita dichiarazione all’Agenzia delle Entrate”, adempimento certamente non semplice per gli operatori non residenti.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, l’altro giorno, un provvedimento (allegato) che stabilisce una gamma allargata di soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di ‘navigazione in alto mare’, ai fini della non imponibilità Iva ex art. 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.
Il Direttore dell’Agenzia dispone ai fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità, ai sensi degli articoli 7-sexies e 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano altri incaricati della trasmissione delle stesse:
a). i soggetti iscritti agli elenchi dei Raccomandatari Marittimi di cui all’articolo 6 della legge del 4 aprile 1977, n.135;
b). le società nelle quali operi – in qualità di amministratore unico, membro del consiglio di amministrazione con specifica delega alla raccomandazione marittima o institore – almeno un soggetto iscritto agli elenchi dei Raccomandatari Marittimi di cui all’articolo 6 della legge del 4 aprile 1977, n.135.
Tale scelta è motivata dalla circostanza che, ai sensi dell’articolo 2 della citata legge n. 135 del 1977, i Raccomandatari Marittimi svolgono attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle Autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi ad essi affidati.
Sono altresì abilitate alla trasmissione telematica della predetta dichiarazione le società di cui al punto b), dell’articolo 1, per le quali un raccomandatario marittimo risulti legale rappresentate o amministratore o institore.
Il provvedimento è stato emesso dall’Agenzia a seguito delle richieste delle associazioni di categoria, a complemento della prerogativa degli agenti marittimi di agire come veri e propri intermediari, consentendo quindi loro di surrogare l’armatore rappresentato anche nella trasmissione della dichiarazione di ‘navigazione di alto mare’.
La dichiarazione può essere presentata direttamente dal dichiarante o tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e che la trasmissione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “dichiarazione nautica” disponibile sul sito internet https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/dichiarazione-percentuali-navi/infogen-dichiarazione-percentuali-navi.
Il problema rimane per gli armatori esteri; per questi soggetti, sprovvisti di codice fiscale, salvo diverse indicazioni da parte dell’Agenzia, l’unica modalità per adempiere agli obblighi comunicativi resta la procedura delineata dalla risoluzione n. 54/E del 6 agosto 2021; dichiarazione e dati, prive di codice fiscale, saranno processati dal Centro Operativo di Pescara, unico soggetto abilitato.