Correttivo al Codice della Nautica da diporto: si “riparte” dalla semplificazione

Il 22 dicembre 2020 entra in vigore il correttivo al Nuovo Codice della Nautica da diporto (il decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 7-12-2020).

Nel complesso l’intervento legislativo per un verso è chiarificatore di diverse problematiche che erano sorte già nella prima fase applicativa dall’altro, il Legislatore, prosegue nella sua opera di semplificazione amministrativa che è stata la ratio alla base dell’impianto della legge di riforma del 2017, preso atto che l’obiettivo era rilanciare in modo organico un settore strategico per il sistema Paese.

La nautica, infatti, costituisce un ambito di eccellenza produttiva dell’economia italiana, oltre che un pilastro dell’export, sia in termini di contributo al PIL e all’occupazione sia di dinamica imprenditoriale, come dimostrano i rapporti del settore.

La genesi della attuale novella legislativa ha conosciuto, tuttavia, un iter complesso a cui da ultimo si sono aggiunte anche le problematiche legate all’emergenza COVID-19. Un processo che ha visto la partecipazione attiva e costante di UCINA Nautica e che ha necessitato, nel corso della Legislatura, di due proroghe per l’attuazione dei decreti legislativi.

Il cd. Correttivo del Codice della Nautica da Diporto (decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160) consta di 31 articoli e tiene presente le osservazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato (come ad esempio l’introduzione di nuove forme di utilizzo commerciale delle per dare supporto alla dinamicità del settore) e i pareri delle Commissioni di Camera e .

Gli interventi sono diversi, fermo restando che la parola d’ordine è semplificazione, in una materia nella quale si inseriscono previsioni del diporto con norme che sono ereditate del codice della navigazione  e non solo.
In questa direzione si pongono, ad esempio per citarne alcune, le relative ai titoli e alla documentazione di bordo e tra queste la possibilità di sostituire l’atto di nazionalità con un’apposita licenza di navigazione ma anche la previsione ruolino di equipaggio (con modalità telematiche) previsto per il diporto in luogo del ruolo di equipaggio. Vi è di più. Nella novella è prevista anche una licenza di navigazione semplificata dedicata alle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, e che consente di snellire i tempi per il rilascio del titolo abilitativo alla navigazione. La licenza provvisoria è valida anche per l’apparato ricetrasmittente di bordo.

Sempre in tema di noleggio è consentito il rilascio del certificato di idoneità (al noleggio) da parte dello Sportello Telematico del diportista (STED) consentendo così sia di renderlo pienamente operativo sia di evitare lungaggini burocratiche che spesso inducevano a preferire le bandiere straniere (britanniche, maltesi e olandesi) rispetto a quella italiana. Tra le novità vi è anche la previsione del noleggio di cabina. Per quel che riguarda il noleggio occasionale è introdotto il requisito della patente da almeno 3 anni per il proprietario della barca che effettua tale attività.
 L’obiettivo, nella fattispecie, è evitare le distorsioni del mercato e allo stesso tempo garantire la sicurezza delle persone trasportate.

E’ interessante la previsione contenuta nell’art. 3 del decreto correttivo che fa riferimento alla nautica sociale intendendosi per essa sia la effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto sia il complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni.

Sono tali anche le attività a scopo di ausilio terapeutico a favore delle persone con disabilità o con disturbi psicologici, dell’apprendimento o della personalità. Il Legislatore persegue, così, la sua attenzione verso i giovani e le istituzioni scolastiche, dopo che già nella Riforma del 2017 aveva istituzionalizzazione la Giornata del mare «al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico» per preservare le tradizioni marinaresche della comunità nazionale, anche all’estero.

Medesima attenzione, anche nel Correttivo, è al tema della disabilità, anche in attuazione delle previsioni internazionali come la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che ha imposto agli Stati di adottare tutte le misure volte ad assicurare la mobilità personale dei disabili con la maggiore indipendenza possibile. Nel dettaglio sono ridefinite le infrastrutture previste per i riservati ai disabili, in ragione delle singole caratteristiche dei porti.

Per quel che riguarda i , le , i centri per la nautica per i primi è ridefinita la figura dell’istruttore professionale di vela con una distinzione tra istruttore professionale di vela e istruttore di vela che opera in ambito sportivo e dilettantistico ed è istituito l’elenco nazionale degli istruttori professionali, per i secondi (centri nautici) è previsto un necessario preventivo riconoscimento da parte del .

Anche in tal caso il Legislatore ha perfezionato la disciplina alla luce delle criticità che erano emerse nella stesura del testo di Riforma del 2017 (sul punto per approfondimenti si legga R. (a cura di), La Riforma del Codice della nautica da diporto. Commentario al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, alla legge delega 7 ottobre 2015, n. 167 e aggiornato alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), Libellula University Press 2018, Tricase).
Sono previste anche sanzioni per l’esercizio abusivo dell’attività di scuola nautica.

Due novità interessanti: l’istituzione di un archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto per contrastare l’immissione sul mercato di prodotti fraudolenti che possano provocare incidenti o infortuni, tutelando così il consumatore e le aziende produttrici serie e l’introduzione di una disciplina per la navigazione di “droni” a scopo commerciale, sportivo e di assistenza. Tra le altre novità vi è anche possibilità di consentire al cantiere costruttore di un’unità da diporto, ove per qualsiasi ragione non riesca a concluderne la vendita, di poterla immatricolare a proprio nome, per dare sbocco a un mercato a “km zero”.

In generale nel testo si interviene anche con delle modifiche alla disciplina delle patenti nautiche, in particolare per quel che attiene le visite mediche ma anche con previsioni aventi finalità di inclusione sociale delle persone diversamente abili e degli anziani.

In materia di sicurezza è contemplata la revisione delle dotazioni nel caso di navigazione limitata all’area di ricerca e soccorso nazionale.

In attuazione delle previsioni, dei principi e criteri direttivi della legge delega n. 167/2015 è prevista, altresì, l’introduzione nei Piani regolatori dei porti mercantili di strutture demaniali con destinazione per il ricovero a secco di imbarcazioni e di natanti da diporto.

Avv.ta Roberta Caragnano
Ricercatrice ATINER – CEMA
Esperta di nautica da diporto