Shipping dal 1° gennaio 2020 si cambia

Lo internazionale si sta preparando a un cambiamento strutturale storico riguardo ai vettori per lo spostamento di merci e/o persone e con non poche criticità; cambiamento che creerà ripercussioni sull’organizzazione infrastrutturale dei porti riguardo a funzioni operative e servizi alle banchine.

Dal prossimo 1° gennaio 2020 il limite di zolfo dello 0,5% m/m (massa per massa) nei combustibili navali, applicabili alle navi di qualsiasi bandiera, sette volte inferiore al vigente limite del 3,5% m/m, sarà applicato a tutta la navigazione in acque territoriali ed internazionali, salvo ovviamente non sia previsto un limite più basso come nelle zone ECA (Emission Control Area).

Lo scopo è quello di migliorare la qualità dell’aria e diminuire drasticamente l’inquinamento ambientale prodotto dalle navi commerciali. Le emissioni delle navi disciplinate dall’Annesso V I della Convenzione 73/78 (in vigore dall’19.05.2005) riguardano: emissioni di sostanze dannose per l’ozono (Ozone depleting substances – es. halon); emissioni di ossi di azoto (NOx) da parte dei motori diesel (NOx Technical Code); emissioni di ossidi di zolfo (SOx); emissioni di Compositi Volatili Organici del carico (VOC) inerenti le navi cisterna; emissioni dagli inceneritori di bordo.

Ora gli armatori e proprietari di navi hanno tre possibilità per mettersi in regola con le nuove normative IMO: utilizzare carburante alternativo, tipo (Gas Naturale Liquefatto); usare carburante a basso contenuto di zolfo (ossia non superiore allo 0,5% m/m); installare a bordo delle navi sistemi di depurazione dei gas di scarico (scrubber), anche se questa soluzione potrebbe non essere ammessa in alcuni Stati.

La prima opzione non gode di una reale/efficace rete di stazioni di stoccaggio e di rifornimento di Lng; la seconda opzione che sarà quella prevalentemente adottata dalle compagnie di navigazione, occorre tener presente che il costo del carburante a basso tenore di zolfo costa più del 30% rispetto a quello utilizzato adesso e vi sono difficoltà sulla capacità delle industrie di raffinazione a sostenere un incremento della domanda;

la terza risoluzione, quella dei filtri depuratori con il compito di ripulire le emissioni dei motori, l’installazione a bordo comporta costi e perdite economiche per fermo-nave in cantiere; oltre a non chiaro impatto sull’acqua marina degli scarichi c.d. depurati da scrubber a circuito aperto (cioè si limitano le emissioni in aria e si inquina il mare). L’insieme dell’impatto delle nuove regole sullo shipping comporta che il rischio dell’aumento dei costi che gli operatori dei trasporti saranno costretti a sopportare si tradurrà in aumento per l’intera filiera del processo dei , con ricadute negative anche sui produttori/venditori delle merci fino all’utente finale.

I limiti più restrittivi del 1° gennaio 2020 sull’utilizzo dei riguardano anche le navi passeggeri che effettuano un servizio di linea proveniente da o diretto ad un porto di un Paese dell’Ue; anche tutte le navi all’ormeggio nei porti (articolo 295, comma 8, del T. U. A. in aderenza alla normativa comunitaria) hanno l’obbligo di utilizzare combustibili per uso marittimo (gasoli) con tenore di zolfo non superiore allo 0.10% m/m. Sempre l’articolo 295 prevede che sulle navi all’ormeggio nei porti la sostituzione dei combustibili sia effettuata “la prima possibile dopo l’ormeggio”. Una circolare del dell’ (inoltrata il 29.04.2010) ha stabilito il limite massimo i due ore, entro il quale le navi, una volta giunte all’ormeggio, devono sostituire il carburante.

Ai sensi del comma 10, art. 295, T. U. A., tutte le operazioni di cambio di combustibili utilizzati sulle navi devono essere indicate nel Giornale generale e di contabilità e nel Giornale di macchina o in un apposito documento di bordo. S’intende che tutte le verifiche documentali per l’accertamento delle infrazioni sono operate dal Corpo delle Capitaneria di Porto, : annotazioni cambio combustibili, Bunker Delivery Note dei rifornitori e conservazione dei campioni di carburante. Nel 2017 è stato siglato un accordo quadro a livello nazionale tra Comando Generale del e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’utilizzo dei laboratori specializzati dell’Agenzia delle Dogane per le analisi dei campioni prelevati dal personale delle Autorità Marittime.