ROMA – L’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) si applica sulle operazioni, di cessione di beni o prestazioni di servizi, che soddisfano tre requisiti – oggettivo – soggettivo – territoriale e sulle importazioni da chiunque effettuate. La corretta individuazione della territorialità di una cessione di beni o di una prestazione di servizi è quindi essenziale a stabilire se l’operazione sia o meno rilevante ai fini IVA.
Le unità da diporto in quanto beni ceduti o acquistati nel territorio dello Stato sono soggette alle norme che sovraintendono la disciplina del presupposto territoriale IVA.L’articolo 1 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce: L’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 (art. 7 bis), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della U.E., si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto è ivi situato.Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
Dal 1° gennaio 2013, sono entrate in vigore le disposizioni contenute all’art. 3 del D. Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, le quali apportano importanti modifiche al regime della territorialità I.V.A. delle prestazioni di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di mezzi di trasporto, cosiddette a “lungo termine”.
In base all’art. 7, comma 1, lett. g) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 per “locazione anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto” si statuisce debba intendersi il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti.
Pertanto sono a “lungo termine” le prestazioni di locazione che determinano un utilizzo superiore a trenta ovvero novanta giorni per i natanti. Questa distinzione è della massima importanza poiché, come si vedrà più avanti, il trattamento è diverso a seconda che la locazione sia a breve o a lungo termine. Nel settore della nautica si applica la disciplina per le prestazioni a breve quando trattasi di locazione e noleggio delle unità da diporto mentre si utilizza la normativa delle prestazioni a lungo termine quando si tratta di leasing nautico.Il luogo di effettiva utilizzazione del mezzo stabilisce l’esistenza del presupposto territoriale.
In caso di noleggio a breve termine con messa a disposizione dell’imbarcazione nel territorio di altro Stato membro della U.E. l’articolo 7-quater, lett. e), del D.P.R. n. 633 individua le condizioni affinché le prestazioni di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto a breve termine siano considerate territorialmente rilevanti in Italia.
Tali prestazioni, ai sensi della richiamata disposizione si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto “sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all’interno del territorio della U.E.” e “quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della U.E. e sono utilizzati nel territorio dello Stato”.
La prestazione di noleggio a breve termine con messa a disposizione della imbarcazione nel territorio di altro Stato membro della U.E. non è menzionata tra quelle che la norma qualifica come territorialmente rilevanti in Italia. Pertanto si ritiene che l’operazione sia territorialmente non rilevante. Per tali operazioni non sussiste obbligo di fatturazione, né obbligo di indicazione nel modello INTRASTAT.
Inoltre dal 1° gennaio 2013 le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di imbarcazioni da diporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando: l’imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato; la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti; la prestazione sia utilizzata nel territorio dell’Unione Europea.
Parimenti le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di imbarcazioni da diporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato qualora l’imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato estero fuori dell’Unione Europea ed il prestatore è stabilito in quello stesso Stato.
Cosimo Salvatore CORSA