Il Canone Speciale RAI dovuto dalle Unità da Diporto

ROMA – L’art. 17 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. n. 276 – G.U. 27/12/2011), ha introdotto una norma a carattere antielusivo finalizzata ad evitare il mancato pagamento del , stabilendo che le imprese e le società, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 22  dicembre 1986, n.  917, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il  numero  di abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria  di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa  di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché  gli  altri  elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del  modello per  la  dichiarazione  dei  redditi, ai fini  della  verifica  del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.

Va subito precisato che le , secondo quanto disposto dall’art. 17, comma 8, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 non sono più tenute al versamento del canone ordinario RAI fatta eccezione per i casi in cui le imbarcazioni da diporto siano intestate a società; in quest’ultimo caso è dovuto il canone di abbonamento “speciale”. Il canone di abbonamento “speciale” è dovuto da coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dall’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.

La fonte normativa di riferimento è rappresentata dal R.D.L. 21 febbraio 1938 n. 246 e dal D.L.Lt. 21 dicembre 1944, n. 458.Chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse poiché il canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione.

In caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell’attività, deve essere data disdetta del canone alla RAI inviando alla sede regionale RAI competente per territorio, comunicazione di disdetta del canone speciale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando la destinazione dell’apparecchio, poiché il canone speciale è strettamente personale.

Per le navi di lusso è dovuto il canone “speciale” di cui alla categoria B, per le imbarcazioni da diporto intestate a società è dovuto il canone di cui alla categoria D, per le navi da pesca è dovuto il canone speciale di cui alla categoria E se si dispone di un solo apparecchio TV, alla categoria D se si dispongono più apparecchi.

In base alle FAQ pubblicate sul sito della RAI il canone è un’imposta che viene comunemente definita abbonamento (Sentenze Corte Costituzionale n. 284 del 26/06/2002 e n. 81 dell’8/6/1963 – Sentenza Corte di Cassazione del 03/08/1993 n. 8549). L’abbonamento si rinnova tacitamente e l’utente, salvo che abbia dato tempestiva comunicazione di disdetta, è obbligato al pagamento del canone ogni anno nei termini stabiliti dalla legge.

Ai fini fiscali va precisato che l’I.V.A. è compresa nel canone speciale: ai fini dell’eventuale recupero dell’imposta, i titolari di canone speciale sono autorizzati a considerare fattura la ricevuta del versamento effettuato solo tramite il bollettino prestampato e il modulo SBF della domiciliazione bancaria, inviati dalla RAI – Radiotelevisione Italiana. Inoltre, qualora sussistano i presupposti fiscali, la restante parte del canone speciale può essere dedotto dal reddito d’impresa ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

I termini di scadenza per il pagamento del canone sono i seguenti:
Il 31 gennaio (pagamento annuale);
Il 31 gennaio ed il 31 luglio (pagamento semestrale);
Il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre (pagamento trimestrale).

Qualora la scadenza del termine per il pagamento del canone cada di sabato o di giorno festivo, il pagamento stesso è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Cosimo Salvatore CORSA