ADSP DEL MAR ADRIATICO MERIDIONALE: EMANATO IL REGOLAMENTO D’USO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

BARI – Lo scorso 15 marzo l’ADSP (Autorità di Sistema Portuale) del Mar Adriatico Meridionale si è pionieristicamente dotata di un “ d’uso delle marittime”: si tratta del primo testo normativo che, a distanza di quasi ventiquattro anni dall’entrata in vigore dell’art. 18, L. n. 84/1994, regolamenta in una regione del Belpaese l’assentimento in concessione delle aree demaniali e delle banchine portuali.

Il Regolamento, già divenuto operativo per effetto dell’ordinanza ADSP n. 5/2018, recepisce gli orientamenti della “tanto attesa” Direttiva del Ministero dei Trasporti sulle concessioni demaniali che, nonostante le recenti annunciazioni di Graziano Delrio, continua ancora a non veder luce: l’iniziativa del Dicastero, difatti, si è imbattuta in più di qualche cul de sac per via delle rimostranze finora manifestate sia dal Consiglio di Stato (v. parere n. 1505 del 27 giugno 2016) che dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il corpus del Regolamento, composto da 43 articoli e da 6 allegati, risente delle indicazioni dettate in materia dal Ministero dei Trasporti e si rivolge ad un’ampia platea di istanze concessorie: si pensi, difatti, alle concessioni demaniali aventi durata quadriennale e non, alle concessioni finalizzate allo svolgimento di operazioni portuali, alle concessioni destinate ad attività diportistiche così come a quelle riguardanti “depositi costieri, oleodotti ed opere connesse nonché la realizzazione di impianti bunker e distribuzione carburanti” (v. art. 15). Tra l’altro non manca, a partire dall’articolo 17 del presente Regolamento, la normazione di ulteriori fattispecie concessorie (ad esempio, le cosiddette “domande di subingresso” ecc.).

Il Regolamento, rispettivamente all’articolo 12, presta parecchia attenzione al tema della comparazione d’istanze concorrenti: “in caso di ricezione di più domande di concessione” la Commissione di cui all’articolo 23 (composta dal Segretario Generale dell’ADSP e/o da un suo delegato nonché da 4 componenti in rappresentanza dei settori tecnico, finanziario e legale dell’ADSP) dovrà compiere, tenuto conto del “più rilevante interesse pubblico”, una comparazione tra le istanze ricevute al fine di garantire “la più proficua utilizzazione della concessione stessa”.

La procedura di comparazione verrà avviata persino nell’ipotesi in cui la concorrenzialità delle domande dovesse riguardare “anche solo una parte delle aree richieste in concessione” e terrà conto, previo riconoscimento di un punteggio ad ogni singolo istante, di molteplici “criteri e pesi” adattabili alle circostanze del caso: pensiamo, ad esempio, “alla natura ed alla rilevanza dell’infrastruttura, alla sua coerenza sia rispetto al Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica che alle indicazioni del POT/PRP, all’impatto ambientale e visivo, al numero degli addetti da occupare, al possesso di certificazioni di qualità di gestione e/o ambientali, alle esperienze pregresse ricoperte dall’istante” ecc.

Nell’ipotesi in cui – prosegue il Regolamento all’articolo 12 – “non ricorrano ragioni di preferenza tra i candidati, la scelta della Commissione verrà operata in base alla procedura negoziata ex art. 62 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti)”. Proprio su tal punto l’ADSP del Mar Adriatico Meridionale ha dimostrato di aver recepito le indicazioni del Consiglio di Stato il quale, nel parere interlocutorio dell’allora 2016, aveva lamentato l’assenza di qualsivoglia menzione delle procedure negoziate all’interno dello schema di regolamento ministeriale delle concessioni demaniali.

Per quel che concerne, invece, la misura dei canoni concessori (contenuta negli Allegati n. 5 – 6), il Regolamento ha statuito come quest’ultimi troveranno applicazione – ad eccezione delle occupazioni di breve durata e di quelle previste per la sosta di “navi inoperose” – “a partire dal 01 gennaio 2020 e per i soli atti concessori rilasciati a partire da tale data”. I canoni tabellari risentiranno dell’applicazione dell’indice ISTAT e potranno essere assoggettati ad eventuali riduzioni (nell’ipotesi di cospicui investimenti privati e/o di eventi straordinari) e/o rateizzazioni.
La durata delle concessioni demaniali, infine, verrà limitata a quattro anni ad eccezione di tutte quelle ipotesi, valutabili nel caso concreto, riguardanti la realizzazione di opere di difficile rimozione nonché l’esborso, da parte del concessionario, di notevoli investimenti (v. art. 37).

 

Stefano Carbonara