ROMA – Tra le innumerevoli modifiche apportate alla legislazione portuale dal D.Lgs. n. 169/2016 – Disciplina di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle Autorità Portuali – merita una doverosa riflessione il c.d. potere di ordinanza del Presidente dell’ADSP (i.e.: Autorità di Sistema Portuale), previsto dall’articolo 10, comma 3, lettera p): “il Presidente dell’ADSP può disporre dei poteri di ordinanza di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a) informando, nella prima riunione utile, il Comitato di gestione”.
Ebbene, non si tratta di un mero ritocco estetico quanto, invece, del riconoscimento di un potere la cui assenza, nel corso degli anni, aveva creato parecchi grattacapi. Ancora una volta, l’autorevole intervento della giustizia amministrativa ha tolto le proverbiali castagne dal fuoco. Si segnala a tal uopo una pronuncia del TAR Liguria, la n. 37/2016, che, ancor prima dell’avvento del nuovo regime normativo, aveva offerto un interessante contributo al tema.
Nel caso in questione, un operatore privato aveva impugnato un’ordinanza presidenziale dell’Autorità Portuale di La Spezia con cui era stata affidata temporaneamente ad una società di servizi “la responsabilità della logistica dei viaggiatori presso una banchina portuale”. L’ordinanza si era resa necessaria poiché, correva l’anno 2003, alcune compagnie di navigazione avevano improvvisamente deciso di dirottare il proprio naviglio da Livorno verso il porto spezzino, riversandovi un indefettibile e consistente flusso di passeggeri.
L’Autorità Portuale spezzina, pur di contingentare ogni criticità, aveva emesso varie ordinanze presidenziali che, tra l’altro, avevano condotto alla commistione di traffici mercantili e passeggeri presso la medesima banchina portuale.Secondo le ragioni del ricorrente, sarebbe stato lecito che la predetta ordinanza di affidamento della responsabilità logistica venisse adottata dal Comitato Portuale piuttosto che dall’allora Presidente dell’Authority ligure.
Di diverso tenore, invece, è stato l’orientamento dei giudici amministrativi: l’ordinanza presidenziale di affidamento del servizio portuale, oggetto della querelle, aveva efficacia meramente transitoria, essendo peraltro intervenuta in uno scenario di imprevedibilità ed urgenza.
Il Presidente dell’Autorità Portuale spezzina, pur non disponendo illo tempore di una norma che gli attribuisse espressamente il potere di emettere ordinanze, aveva agito al fine di garantire la tenuta del sistema portuale locale: in tal senso era legittimato dall’articolo 8, comma 3, lettera r), tutt’ora vigente, della Legge 84/1994 secondo cui “il Presidente esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell’Autorità di Sistema Portuale”.
Così come ha riconosciuto il TAR Liguria, l’ordinanza presidenziale de quo, rilasciata finanche in assenza di una procedura ad evidenza pubblica, affidava temporaneamente ad un privato l’esercizio di un servizio portuale: non si trattava di concessione che avrebbe dovuto essere assentita e/o modificata dal Comitato Portuale né di attività di amministrazione di beni demaniali con prospettiva di lunga durata.
Stefano Carbonara