TORINO – Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nella seduta dell’altro giorno, ha accolto i ricorsi proposti da Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica),da Assiterminal (Associazione Italiana Terminalisti Portuali), dalle Società Terminaliste Venezia Terminal Passeggeri, La Spezia Container Terminal, Medcenter Container Terminal e Porto Industriale Cagliari, oltre ad altre aziende del settore dei trasporti e della logistica.
Il contenzioso presso il TAR Piemonte mira ad annullare il contributo dovuto all’Autorità da parte dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolari; naturalmente con la dovuta sospensione dell’efficacia degli atti dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti con cui è stato determinato e richiesto tale contributo alle imprese di trasporto, spedizione e logistica.
Nell’ordinanza il collegio giudicante specifica che “con separata ordinanza intende sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 co. 6 del D.L. n. 201/2011”. Confetra, tramite il suo Presidente, Nereo Marcucci, ha sottolineato che la pretesa dell’Authority ad essere finanziata da tutte le imprese dimensionate classificate nella categoria dei trasporti, comprese anche quelle con attività non regolate, non è suffragata costituzionalmente, in quanto si tratta di una Authority indipendente.
Marcucci, soddisfatto per l’ordinanza del TAR Piemonte, spera che il contenzioso si possa risolvere al più presto spingendo l’Autorità di Regolazione dei Trasporti e lo stesso Governo a rivedere la posizione in materia di finanziamento delle Autorità indipendenti. L’Autorità di Regolazione dei Trasporti è finanziata con un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati in misura non superiore all’uno per mille del fatturato dell’ultimo esercizio (art. 37 del D. L. 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22/12/2011 e successive modificazioni ed integrazioni).
La misura del contributo è determinata su base annuale dal Consiglio dell’Autorità con atto sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il MEF. Intanto, a garanzia della tutela dei diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per le vie navigabili interne, il Consiglio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha approvato, lo scorso 15 ottobre 2015, il “Regolamento” per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 129, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004.
Tale regolamento si applica a navi con servizi passeggeri il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro; a navi con servizi passeggeri il cui porto d’imbarco è situato fuori dal territorio di uno Stato membro e il porto di sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro, a condizione che il servizio sia effettuato da un vettore dell’Unione; a navi che effettuano crociere il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro.
Il Regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano su navi autorizzate a trasportare fino a dodici passeggeri, su navi del cui funzionamento è responsabile un equipaggio composto da non più di tre persone, se la distanza complessiva del servizio è inferiore a 500 metri, solo andata, per escursioni e visite turistiche o su navi prive di propulsione meccanica.