Autorità portuale di Manfredonia: le perplessità della Corte dei conti

MANFREDONIA – C’è una relazione molto dettagliata a corredo delle perplessità espresse dalla sull’utilità e sulla gestione dell’Autorità portuale di Manfredonia. In particolare, analizzati i bilanci dal 2010 al 2014, l’organo di controllo ha rilevato che andrebbe definita la situazione dell’ente.

Di fatto, l’ente portuale pugliese è commissariato da anni e non ci sono margini affinché la situazione cambi. In vista della riforma delle Authority dovrebbe essere accorpata insieme a tutte le altre in un’unica Autorità portuale di Puglia ma il dubbio resta sugli anni precedenti.

Così riporta la determinazione della Corte dei Conti: “Nell’adunanza del 14 luglio 2015;visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;vista la legge 28 gennaio 199 4 n.84;visto l’art. 4, comma 65 della legge 24 dicembre 2003, n.350, con il quale, ad integrazione della norma di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è stata istituita l’Autorità portuale di Manfredonia;visto l’art. 6, comma 4, della legge 8/4/1994, come sostituito con l’art. 8-bis, comma 1, lettera c) del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali al controllo della Corte dei conti;viste le determinazioni di questa Sezione n.27 del 21 maggio 1996 e n. 21 del 20 marzo 1998, con le quali sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell’attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994 ed è stato stabilito che il controllo sulle Autorità portuali, disposto dal citato art.8-bis del decreto legge n. 457 del 1997, è riconducibile nella previsione normativa dell’art. 2 della indicata legge n. 259 del 1958;visti i conti consuntivi dell’Autorità suddetta, relativi agli esercizi finanziari 2010, 2011, 2012 e 2013, nonché le annesse relazioni del Commissario straordinario e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell’art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;esaminati gli atti;udito il relatore Consigliere Claudio Gorelli e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Manfredonia per gli esercizi 2010, 2011, 2012 e 2013;ritenuto che, dall’esame della gestione e della documentazione relativa agli esercizi 2010-2013, è risultato che:

– l’Autorità portuale di Manfredonia è stata soppressa con DPR del 12 ottobre 2007, per carenza dei necessari requisiti di traffico previsti dalla legge. A seguito di ricorso, il provvedimento di soppressione è stato annullato con sentenza del TAR Lazio in data 13/12/2011, confermata anche in sede di appello dal Consiglio di Stato nel 2014;

– l’Ente, gestito da un commissario straordinario, non è dotato degli Organi di amministrazione previsti dalla legge 84/1994 (Presidente, Comitato portuale, Segretariato generale), pur disponendo del Collegio dei revisori dei conti. E’ inoltre sprovvisto di pianta organica e di personale proprio, avvalendosi per lo svolgimento dell’attività di istituto di collaboratori esterni;

– l’Autorità non è ancora dotata di un Piano regolatore portuale, né ha ottenuto il richiesto allargamento della circoscrizione territoriale;

– il volume di traffico resta, nel quadriennio esaminato, come già nel triennio precedente, largamente al di sotto del limite minimo stabilito dalla legge n. 84 del 1994 (tre milioni di tonnellate annue al netto del 90% delle rinfuse liquide o 200.000 Twenty Feet Equivalent – TEU) per la costituzione e il mantenimento delle Autorità portuali;2

– la Corte, ribadendo le notazioni critiche già formulate nei precedenti referti, richiama l’attenzione del Ministero vigilante sulla necessità che la posizione dell’Autorità portuale di Manfredonia venga al più presto definita. Appare infatti indubbio che, in assenza di personale proprio, di idonei strumenti operativi e gestionali e in presenza di ridottissimi volumi di traffico, la gestione commissariale in atto non sembra rispondere agli scopi per cui sono state istituite le Autorità portuali;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell’art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2010, 2011, 2012 e 2013 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell’Autorità portuale di Manfredonia, l’unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente stesso.
ESTENSORE PRESIDENTE
Claudio Gorelli Luigi Gallucci