Il TAR Puglia I Sezione, Presidente Allegretta Estensore Picone, con sentenza depositata l’8 marzo 2012 , ha definitivamente rigettato il ricorso proposto dalla Bari Porto Mediterraneo srl avverso l’aggiudicazione definitiva alla ditta Ariete dell’appalto per lo svolgimento dei servizi di regolazione del traffico e della viabilità nel porto di Bari.
La sconfitta si trasforma in vera e propria disfatta ove si consideri che sulla vicenda la BPM S.r.l. aveva già subito ben sei provvedimenti sfavorevoli, che avevano confermato la piena legittimità dell’operato dell’Autorità Portuale, con relative condanne, da parte del Consiglio di Stato, al pagamento delle spese di giudizio.
La Bari Porto Mediterraneo s.r.l. infatti era già stata esclusa dalla gara controversa, con deliberazione dell’Autorità Portuale dell’ottobre 2010 e detta esclusione, pure impugnata, era stata ritenuta legittima da provvedimenti cautelari adottati dal TAR e dal Consiglio di Stato, tanto da indurre i difensori della BPM a depositare una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse.
Con una scelta processuale contraddittoria ed assai discutibile, l’Avv. Lofoco, difensore della BPM S.r.l., insisteva nella impugnazione chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla Ariete Soc. Coop., disposta con provvedimento del febbraio 2011.
Il TAR, con la decisione depositata ieri, richiamando principi processuali consolidati (addirittura riaffermati di recente anche dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato), ha statuito che la Impresa legittimamente esclusa ( o la cui esclusione non può più esser messa in discussione) non è legittimata a contestare l’ammissione dell’aggiudicataria. Nella fattispecie, la Bari Porto Mediterraneo s.r.l., non avendo coltivato l’impugnativa a suo tempo proposta avverso la delibera di esclusione è rimasta priva non soltanto della legittimazione a partecipare alla gara, ma anche della legittimazione a contestarne gli esiti e la regolarità delle altre fasi della procedura. Con conseguente, integrale inammissibilità dell’impugnativa.
La pretestuosità della impugnativa è stata stigmatizzata dal Giudice amministrativo con una pesante condanna al pagamento delle spese processuali, in favore dell’Autorità portuale e delle Imprese controinteressate.
Tutto ciò non fa che peggiorare ulteriormente la situazione di grave dissesto finanziario della BPM S.r.l., fra le cui cause principali vi sono sicuramente le numerose e pretestuose iniziative giudiziarie. Si pensi che nel quadriennio 2007-2011 dai registri contabili della BPM risultano spese legali che sfiorano i 900 mila euro.
La situazione debitoria della Bari Porto Mediterraneo è particolarmente pesante nei confronti dell’Autorità portuale, a cui la Società si rifiuta di pagare i canoni di concessione arretrati, finanche nella misura non contestata, oltre al rimborso della quota dovuta a seguito della esclusione dell’Ap dalla compagine societaria ed agli indennizzi dovuti per gli abusi commessi in danno del demanio.
Si consideri che la stessa Procura Regionale della Corte dei Conti, fra i soggetti ritenuti responsabili di aver cagionato il danno erariale, quantificato dalla magistratura contabile in oltre 11 milioni euro, ha indicato la stessa società Bari Porto Mediterraneo, a cui è stato recapitato l’invito a dedurre.
L’Autorità portuale sta valutando di chiedere l’estensione del giudizio di responsabilità agli amministratori della Società che, con la loro condotta, hanno aggravato il dissesto della Società precludendo – di qui il danno erariale – alla Autorità Portuale di Bari di ottenere non solo il pagamento dei canoni concessori ma anche, e quel che è più grave, di ottenere il rimborso del capitale (pubblico) investito nella società.
Non essendovi alcuna possibilità di rimediare allo stato d’insolvenza conclamata della società, il liquidatore, Prof. Avv. Francesco Macario, nominato dal Tribunale di Bari nel febbraio 2011, nei giorni scorsi ha provveduto a depositare istanza di fallimento della Società.
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