Il Tar Puglia con l'ordinanza depositata il 6 aprile scorso, ha rigettato il ricorso proposto dalla Bari Porto Mediterraneo srl avverso l'aggiudicazione definitiva alla ditta Ariete dell'appalto per lo svolgimento dei servizi di regolazione del traffico e della viabilità nel porto di Bari, condannando la Bpm alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Autorità Portuale e delle Società contro interessate.
La sconfitta si trasforma in vera e propria disfatta ove si consideri che il TAR barese ha rilevato, sotto il profilo strettamente processuale, l'erroneità dell'impugnazione che è stata proposta con ricorso autonomo anziché con motivi aggiunti nell'ambito del precedente ricorso con cui la BPM aveva impugnato, peraltro senza successo, il provvedimento di esclusione. Tale errata impostazione processuale pregiudica irrimediabilmente anche l'esito e la decisione del ricorso originario, rendendo inammissibile l'impugnazione precedente.
La condanna alle spese stigmatizza la temerarietà dell'iniziativa giudiziaria della BPM, la quale sulla vicenda aveva già subito ben sei provvedimenti sfavorevoli, che avevano confermato la piena legittimità dell'operato dell'Autorità Portuale, con relative condanne al pagamento delle spese di giudizio.
Con quest'ultimo ricorso, la Bpm ha fornito una ricostruzione tendenziosa, non veritiera e che non trovava riscontro neppure negli atti prodotti in giudizio dalla stessa società.
Muovendo da una falsa rappresentazione della realtà, la BPM asseriva che l'aggiudicazione definitiva in favore della coop. Ariete sarebbe avvenuta in quanto detta cooperativa avrebbe fatto ricorso a posteriori all'avvalimento, utilizzando i requisiti di altre imprese e producendo la relativa documentazione fuori termine.
Il TAR ha pesantemente sconfessato tali assunti, anche nel merito, affermando che la documentazione depositata dall'Autorità Portuale e dalla stessa Coop. Ariete appare idonea a confutare le censure avanzate dalla ricorrente in relazione all'avvalimento dichiarato in sede di offerta dalla stessa Cooperativa.
E' dunque emerso chiaramente, che la partecipazione della Cooperativa Ariete alla gara è avvenuta del tutto legittimamente utilizzando l'istituto dell'avvalimento e producendo tempestivamente tutta la documentazione prescritta.
L'iniziativa giudiziaria è stata, fra l'altro, strumentalizzata per tentare, in modo ingiustificato, di gettare discredito sull'attività amministrativa dell'Autorità portuale, anche con discutibili riferimenti alla gara indetta in precedenza per l'affidamento delle attività di security, in seguito revocata in autotutela dall'Ente.
Anche in quest'ultimo caso, il Tar Puglia, con un'ordinanza del settembre 2009, aveva ritenuto il provvedimento dell'Autorità portuale correttamente ed adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del pubblico interesse che legittimava l'Autorità portuale a revocare gli atti gara al fine di effettuare una nuova valutazione di detto interesse alla luce dei lavori che avevano interessato la Darsena di Ponente con consequenziale modificazione sostanziale dello stato dei luoghi.
Pertanto, ribadendo che la propria attività si è svolta nel pieno e rigoroso rispetto della legalità, l'Autorità portuale comunica che ha provveduto a depositare un esposto/denuncia alla Procura della Repubblica, nei confronti dei responsabili Bpm e del difensore della Società (ormai in liquidazione), per le opportune valutazioni di competenza ed anche a tutela dell'onore e del decoro dell'Amministrazione procedente.