Londra. L’Organizzazione Marittima Internazionale ha emesso un documento delle categorie provvisorie delle sostanze liquide in linea con l’Allegato II della MARPOL e il Codice IBC (International Bulk Chemical). La presente circolare – dell’altro giorno – ha lo scopo di aggiornare e sostituire le circolari precedentemente emesse sullo stesso argomento.
La circolare comprende diversi allegati, ciascuno dei quali fornisce informazioni dettagliate sulle diverse categorie di sostanze.
Gli Allegati da 1 a 5 elencano varie sostanze liquide nocive (NLS), classificate in base al loro potenziale di inquinamento, ai pericoli per la sicurezza e allo stato di valutazione.
-Allegato 1: Prodotti puri o tecnicamente puri. – Allegato 2: miscele di soli inquinanti che contengono almeno il 99% di sostanze già valutate dall’IMO. – Allegato 3: miscele con denominazioni commerciali (almeno il 99% in peso delle sostanze valutate) che presentano rischi per la sicurezza. – Allegato 4: Miscele di soli inquinanti contenenti componenti che non sono ancora stati valutati dall’IMO. – Allegato 5: Sostanze utilizzate solo come componenti di miscele denominate in commercio.
Gli Allegati da 6 a 12 contengono informazioni supplementari, come elenchi di abbreviazioni dei paesi, additivi per la pulizia delle cisterne di carico, biocarburanti approvati e carburanti ricchi di energia soggetti all’allegato I della convenzione MARPOL.
Gli allegati 11e12 forniscono orientamenti specifici per il trasporto di biocarburanti e carburanti ricchi di energia in conformità con le linee guida del 2019.
La circolare evidenzia importanti aggiornamenti e modifiche apportate alla precedente versione (MEPC.2/Circ.29). Ciò include nuovi prodotti, modifiche a voci di prodotti esistenti e prodotti coperti da nuovi accordi tripartiti.
La circolare spiega anche in che modo alcuni prodotti potrebbero essere stati rimossi dagli elenchi, con motivi quali modifiche dei nomi dei prodotti, ritiro dal mercato o rivalutazione che ha portato a una nuova categorizzazione.
Inoltre, per le sostanze elencate negli Allegati 2 e 3, che sono state valutate prima del 2019, la validità della loro valutazione scade nel 2025, a meno che non venga rivalutata. Questo documento garantisce che la corretta manipolazione e spedizione di queste sostanze continui fino alla loro nuova valutazione.